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giovedì 25 novembre 2010
sabato 20 novembre 2010
RUTELLI : CON I TAGLI ALLA CULTURA ADDIO ALLE RESTITUZIONI
L’intervista della Stampa a Francesco Rutelli
La Venere rischia di essere uno degli ultimi capolavori restituiti all’Italia. Il taglio alla cultura è stato talmente brutale che non sono i soldi per mandare una missione a Cleveland, in Ohio, a recuperare l’Apollio Sauroktonos che ci deve essere restituito. Non solo: abbiamo fatto salti mortali per l’eredità Symes, in Inghilterra, che conserva una quantità di reperti antichi di provenienza illegale. Nemmeno per mandare lì i tecnici ci sono i soldi.
Leggi il resto dell’intervista
La Venere rischia di essere uno degli ultimi capolavori restituiti all’Italia. Il taglio alla cultura è stato talmente brutale che non sono i soldi per mandare una missione a Cleveland, in Ohio, a recuperare l’Apollio Sauroktonos che ci deve essere restituito. Non solo: abbiamo fatto salti mortali per l’eredità Symes, in Inghilterra, che conserva una quantità di reperti antichi di provenienza illegale. Nemmeno per mandare lì i tecnici ci sono i soldi.
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mercoledì 17 novembre 2010
BREVI DI POLITICA
| Alleanza per l'Italia, chiusura adesioni il 30 novembre | |
| martedì 16 novembre 2010 | |
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(red.)
Alleanza per l'Italia si sta avviando alla chiusura della sua campagna
adesioni prevista per il 30 di novembre prossimo, quando si tireranno le
somme del tesseramento che ha preso il via durante la festa nazionale
del partito di inizio settembre. Nel corso del consiglio nazionale del 3 novembre scorso, il presidente Francesco Rutelli ha annunciato con soddisfazione il raggiungimento in soli due mesi di 15 mila adesioni a livello nazionale e il passaggio in Api di oltre 1000 amministratori. "A Brescia”, informa la coordinatrice provinciale Margherita Rebuffoni, “la risposta è stata tanto positiva da potersi ritenere fra le più determinanti per il successo del risultato nazionale”. Secondo Rebuffoni “Il grande successo di pubblico del convegno a Montichiari con Bruno Tabacci del mese scorso, l'incontro a Brescia di aderenti e simpatizzanti con Francesco Rutelli, il progetto del Libro Nero della Lega, i numerosi gazebo allestiti nelle piazze dei Comuni bresciani sono altri passaggi importanti che hanno contribuito ad avvicinare i cittadini bresciani al nostro progetto e a raccoglierne il consenso”. “Brescia città e i comuni bresciani più grandi, come ad esempio Montichiari, ci hanno già dato grandi soddisfazioni”, afferma Rebuffoni, ma la vera sorpresa sono state le tante adesioni nei piccoli paesi”. “C'è chi obietta, lo sappiamo”, prosegue la coordinatrice di Api, “che le ‘tessere’ debbano considerarsi un metodo superato nei partiti moderni, ma noi di Alleanza per l’Italia ci permettiamo di dissentire”. “L'impegno in politica”, dice Rebuffoni, “non può prescindere dall'adesione ad un progetto e dalla partecipazione”. “I partiti fluidi, o cosiddetti di opinione”, conclude la rappresentante di Api, “senza radicamento e spesso tutti concentrati sul personalismo del leader hanno certificato tutta la loro fragilità”. | |
giovedì 11 novembre 2010
Rutelli su Europa: «Noi abbiamo scelto. E il Pd?»
ti debbo una risposta, e una domanda al Pd, dopo gli articoli che Europa ha dedicato alla crisi politica che si è aperta nella maggioranza, e alle scelte che dovranno fare le opposizioni. La domanda, innanzitutto: non ho capito quale coalizione il Pd intenderebbe formare. Ho stima per Bersani, seguo e capisco il suo sforzo per rendere il Pd affidabile in questa congiuntura difficile. Dopo aver concorso in modo determinante a lanciarlo, ho dovuto constatare che quel Partito democratico che avevo sognato non è mai nato. Ciò che vediamo in questi mesi conferma purtroppo l’impossibilità per il Pd di formulare un pensiero, una strategia, una proposta politica capaci di formare una nuova maggioranza di governo nel paese. Il dibattito non arriva mai ad affrontare credibilmente i contenuti: le riforme coraggiose indispensabili al paese dopo questi 17 anni di bipolarismo.
Si torna dunque, ineluttabilmente, alla politica. E qui urge la risposta. Il Pd fu concepito per far uscire dal condizionamento delle estreme la coalizione dell’Unione (che andava da Mastella a Diliberto; ma di cui faceva parte, non dimentichiamo, un partito riformatore con 120 parlamentari, DL-Margherita!). Immagina davvero di candidarsi nelle prossime elezioni con un proprio profilo di sinistra riformista, e in alleanza con Vendola e con Di Pietro (a sua volta incalzato da Grillo)? Bersani ha dichiarato che sarebbe giusto creare un gruppo unico da queste tre liste diverse. Ma non solo in questo modo apparirebbe impossibile definire un chiaro programma – che so – sulla missione in Afghanistan; o sul piano-Fiat; o sulla Tav. Nell’offerta politica agli italiani, il Pd configurerebbe uno schieramento decisamente più a sinistra della stessa Unione.
E vengo alla risposta alle tue osservazioni nei miei confronti. La scelta che ci ha portati a costituire Alleanza per l’Italia e a puntare sul Nuovo polo è nota ai lettori di Europa. I miei argomenti da un anno a questa parte sono stati convalidati in modo robusto: l’analisi sul Pd, la previsione della rottura tra Fini e Berlusconi, l’ascesa irresistibile della Lega. E l’affermazione della proposta di un Nuovo polo. È interessante notare come anche gli analisti più scettici diano oggi per acquisito quel che ancora poche settimane fa bollavano come impossibile: la crisi nera del bipolarismo; l’avanzata di un astensionismo mirato, che è anche fratello della caduta verticale dei consensi ai due maggiori partiti; il richiamo del “Terzo polo”.
Nel vasto sondaggio Ipsos per il Sole 24 Ore di pochi giorni fa, il consenso ad Udc, Fli, Api e Mpa quasi raddoppia, al 21 per cento, nel caso di nascita di questo Nuovo polo (la semisconosciuta Api raccoglierebbe il 3,3 per cento e 17 deputati). Cosa vuol dire? Che noi pensiamo a unire con leggerezza forze di centrodestra, centro e centrosinistra? No, qualcosa di più importante. Significa che vogliamo fondare in Italia l’equivalente di Kadima in Israele: l’incontro tra chi ieri si trovava su fronti diversi e si può unire, oggi, per affrontare la più grave crisi economica e una delle più pesanti crisi istituzionali e di fiducia civile che abbia conosciuto la Repubblica, sulla base di una condivisione di fondo che sta emergendo in modo significativo e promettente.
Le modalità dipenderanno, ovviamente, dai modi della crisi e dai tempi delle elezioni. La strategia, che appariva temeraria, resta difficile. Ma è molto chiara. Agli amici del Pd che mi chiedono se ho dei dubbi nello scegliere tra la sinistra massimalista e giustizialista e Casini e Fini – che ha spiegato a Perugia la sua linea e le sue priorità – rispondo che oggi non ne ho.
Con tutta la simpatia per Vendola (che a livello locale abbiamo appoggiato), ciò di cui ha bisogno l’Italia non è una critica del capitalismo e della globalizzazione ma, finalmente, un progetto liberale e riformatore. Noi abbiamo scelto. Credo che il Pd debba farlo adesso.
sen. Francesco Rutelli su Europa
lunedì 25 ottobre 2010
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOALRE SUL CONFLITTO D'INTERESSE
PROPOSTA DI
LEGGE
di iniziativa
popolare
da applicarsi
al Governo dello Stato e alle Giunti Regionali
CAPO I
PRINCIPI
GENERALI
ARTICOLO 1
(Nozione)
1. I titolari di cariche pubbliche, nell’esercizio delle
loro funzioni, sono chiamati a operare univocamente e tassativamente per la sola
cura degli interessi e del bene pubblici a loro affidati.
2. Ai fini della presente legge, si intende sussistere conflitto
di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo è
anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare l’esercizio
delle funzioni pubbliche a lui o ad altro esponente di governo attribuite.
3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi
in cui il titolare di una carica di governo è preposto, in qualità di
rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o consulente o
in un’altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse
economico privato tale da poter condizionare, o da poter apparire condizionare,
l’esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite.
4. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi
in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o gli affini entro il
secondo grado del titolare di una carica di governo o la persona con lui stabilmente
convivente non a scopo di lavoro domestico sono titolari di interessi economici
privati o sono preposti, in qualità di rappresentante, amministratore,
curatore, gestore, procuratore o consulente o in un’altra posizione analoga,
comunque denominata, alla cura di interessi economici privati, che possono
condizionarlo, oppure determinare condizionamento, nell’esercizio delle funzioni
pubbliche a lui attribuite.
ARTICOLO 2
(Ambito
soggettivo di applicazione)
1. Agli effetti della presente legge, per titolari di
cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice
Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i
Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei principi contenuti nella presente legge, possono disciplinare
la materia al rispettivo livello istituzionale.
3. Agli effetti della presente legge, per titolari di
cariche delle Regioni si intendono il Presidente della Regione, i Vice
Presidenti della Regione, gli Assessori delle Giunte regionali.
CAPO II
PREVENZIONE
DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
ARTICOLO 3
(Dichiarazioni
preventive)
1. Entro venti giorni dall’assunzione di una delle cariche
di cui all’Articolo 2, Comma 1, il titolare della stessa dichiara all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità »:
a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
b) i propri impieghi pubblici o
privati;
c) l’iscrizione ad albi
professionali;
d) le
cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del
consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque
denominate, ricoperte in imprese o in società
pubbliche
o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici.
2. Nella dichiarazione di cui al Comma 1 devono essere
indicate le posizioni previste dallo stesso Comma 1 in atto al momento
dell’assunzione della carica di governo e quelle cessate nei dodici mesi precedenti.
3. Entro il termine di cui al Comma 1 il titolare della
carica di governo è altresì tenuto a dichiarare all’Autorità:
a) i
diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri di valore
superiore a 500.000 EURO;
b) la titolarità di imprese
individuali;
c) le quote di partecipazione in
società;
d) le partecipazioni in associazioni
o in società di professionisti;
e) gli
strumenti finanziari previsti dall’Articolo 1, Comma 2, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
f) ogni
contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere
o proseguire, dopo la cessazione dell’incarico pubblico, un impiego o
un’attività di qualunque natura.
4. Alla dichiarazione indicata nel Comma 2 sono allegati
una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, nonché un elenco dei beni immobili o mobili
iscritti in pubblici registri di valore superiore a 500.000 euro che il
titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del
coniuge non legalmente separato o dei parenti o degli affini entro il secondo
grado, nonché delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di
lavoro domestico.
5. Entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per
la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, i titolari delle cariche di cui all’Articolo 2,
Comma 1, sono tenuti a depositare presso l’Autorità una copia della
dichiarazione stessa.
6. Il titolare di una delle cariche di cui all’Articolo 2,
Comma 1, comunica all’Autorità, entro venti giorni dalla data in cui si è
verificata, ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al Comma 3
del presente articolo, attraverso apposita dichiarazione integrativa.
7. Le dichiarazioni di cui ai Commi 2, 3 e 4 devono essere
presentate all’Autorità, entro il termine previsto dal Comma 1, anche dal
coniuge, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado del titolare della
carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di
lavoro domestico.
8. L’Autorità deve compiere accertamenti sulla veridicità
e sulla completezza delle dichiarazioni e acquisire d’ufficio gli elementi
giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti
di cui all’Articolo 2, Comma 1, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di un apposito nucleo della
competente Agenzia delle Entrate e di farne debita relazione al Capo dello
Stato per competente intervento e sospensione dell’incarico in caso di evidente
e palese conflitto di interesse.
ARTICOLO 4
(Incompatibilità
assoluta)
1. Le cariche di cui all’Articolo 2, Comma 1, sono
incompatibili con:
a) qualunque
carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. E’
ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l’esercizio di una
funzione di governo;
b) qualunque impiego pubblico o
privato;
c) l’esercizio
di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o
societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
d) l’esercizio
di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società
fiduciarie, salvo il caso di piccoli imprenditori ai sensi dell’articolo 2083
del codice civile;
e) le
cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del
consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque
denominate, in imprese o in società pubbliche o private, in fondazioni o in
enti di diritto pubblico, anche economici;
f) la
proprietà di un patrimonio di valore superiore a due milioni di euro in beni,
ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato, la cui natura, anche avuto
riguardo alla concentrazione nel medesimo settore di mercato, configura l’ipotesi
di conflitto di interessi di cui all’articolo 1;
g) la
proprietà, il collegamento o il controllo diretto o indiretto di un’impresa che
svolge la propria attività sulla base di qualunque titolo abilitativo
rilasciato dallo Stato, salvo il caso di piccoli imprenditori ai sensi dell’Articolo
2083 del codice civile;
h) il possesso,
anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, di partecipazioni
rilevanti, anche se inferiori al valore di cui alla lettera f), nei settori della difesa, della
sanità, dei trasporti, delle infrastrutture essenziali, dell’energia, del credito,
delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di
ambito nazionale o dei servizi pubblici erogati in regime di concessione o di
autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.
2. Ai fini del comma 1, lettera h), del presente articolo, si intendono per rilevanti le
partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell’Articolo
2359 del codice civile e dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
nonché le partecipazioni superiori al 4,999% del capitale sociale nel caso di società
quotate in mercati regolamentati e del 14,999% negli altri casi. Si intendono altresì
rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentono di
esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
ARTICOLO 5
(Invito a
optare e decadenza dalla carica di governo in caso di mancata opzione)
1. L’Autorità accerta, d’ufficio, anche tramite proprie
verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni previste
dall’Articolo 3, le situazioni di incompatibilità di cui all’Articolo 4 e ne dà
comunicazione all’interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni
successivi, l’opzione tra il mantenimento della carica di governo e il
mantenimento della posizione incompatibile.
2. Il titolare di una carica di governo che intende
rimuovere una delle situazioni patrimoniali di incompatibilità di cui alle
lettere f), g) e h) del Comma 1 dell’Articolo 4
ha a disposizione un termine di ulteriori trenta giorni per conferire un
mandato irrevocabile di vendita della quota eccedente, secondo modalità e
termini compatibili con quanto previsto nella presente legge. Fino a quando la
vendita non è conclusa permane la situazione di conflitto di interessi. Se la vendita
non è conclusa entro il termine di sei mesi, il titolare della carica di
governo decade dalla carica stessa.
3. A decorrere dalla data dell’invito e fino all’esercizio
dell’opzione di cui al Comma 1 del presente articolo, il titolare della carica
di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’Articolo
4 è tenuto all’obbligo di astensione di cui all’Articolo 6.
4. Della comunicazione e dell’invito a optare tra la
carica di Presidente o di Vice presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro
e quella incompatibile sono informati dall’Autorità il Presidente della Repubblica,
i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le
altre cariche indicate nell’Articolo 2, Comma 1, sono informati dall’Autorità i
Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. La
comunicazione dell’invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione di cui al Comma
1 entro il termine prescritto, si intende che l’interessato abbia optato per la
posizione incompatibile con la carica di governo ed egli decade dalla carica
stessa.
6. Nel caso di cui al Comma 5, l’Autorità informa del
mancato esercizio dell’opzione relativa alla carica di Presidente o di Vice
Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della
Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri
e l’interessato. Per le altre cariche indicate nell’Articolo 2, Comma 1, sono
informati dall’Autorità i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio
dei ministri e l’interessato. Del mancato esercizio dell’opzione è pubblicata notizia
nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 6
(Obbligo
di astensione e sottoposizione della questione all’Autorità)
1. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta
di cui all’Articolo 4, il titolare di una carica di governo di cui all’Articolo
2, Comma 1, che si trova in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’Articolo
1 ha l’obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che
possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge
non legalmente separato o di altri soggetti a loro legati da rapporti di
interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato
rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
2. Quando il titolare di una delle cariche di Governo di
cui all’Articolo 2 dubita della sussistenza dell’obbligo di astensione nel caso
specifico ovvero ritiene comunque di poter essere in conflitto di interessi nell’adozione
di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, egli è tenuto a
investire immediatamente della questione l’Autorità.
3. L’Autorità stabilisce le linee guida relative all’obbligo
di astensione nei limiti di cui al Comma 1, definendo in dettaglio modalità,
tempi e misure che assicurino la non interferenza del titolare della carica di
governo in conflitto di interessi nelle decisioni di cui al citato Comma 1.
4. Nei casi previsti dal Comma 2, l’Autorità si pronuncia,
con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento
della richiesta, trascorsi i quali l’interessato può ritenersi esente da ogni
obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito
della questione l’Autorità è in ogni caso tenuto ad astenersi.
CAPO III
REPRESSIONE DI
SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
ARTICOLO 7
(Diffida)
1. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta
di cui all’Articolo 4 della presente Legge, ove l’impresa facente capo al
titolare di cariche di governo, al coniuge non legalmente separato o ai parenti
o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi
controllate, ai sensi dell’Articolo 7 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287,
pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da
atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 1 della presente
Legge, l’Autorità diffida l’impresa dall’adottare qualsiasi comportamento
diretto ad avvalersi dell’atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee
a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
ARTICOLO 8
(Sanzioni
per violazioni dell’obbligo di dichiarazione)
1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento
degli obblighi di dichiarazione di cui all’Articolo 3, nonché in caso di
presentazione di dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero
non veritiere, l’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, Sezioni I
e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione
amministrativa pecuniaria da EURO 100.000 a EURO 250.000.
2. Di ogni caso di violazione, in qualsiasi forma, degli
obblighi di dichiarazione di cui all’Articolo 3. Il Presidente dell’Autorità informa
il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i
Presidenti delle Camere.
ARTICOLO 9
(Sanzioni
per le violazioni dell’obbligo di astensione)
1. Se, in violazione dell’obbligo di astensione di cui
agli Articoli 5, Comma 3, e 6, commi 1 e 4, il titolare di una delle cariche di
cui all’articolo 2, comma 1, prende una decisione, adotta un atto, partecipa a
una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o
per uno dei soggetti di cui all’Articolo 3, Comma 5, un vantaggio
economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla
generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente
su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte,
l’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della Legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al
doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio
patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.
ARTICOLO 10
(Sanzioni
per inottemperanza alla diffida)
1. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato,
alla diffida di cui all’Articolo 7, l’Autorità, applicando le norme contenute
nel Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delibera nei confronti dell’impresa una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale
effettivamente conseguito dall’impresa stessa.
CAPO IV
DISPOSIZIONI
PER L’ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA
ARTICOLO 11
(Parità
di accesso ai mezzi di comunicazione durante le campagne elettorali)
1. Durante il periodo della campagna elettorale, definito
ai sensi della Legge 10 febbraio 2000, n. 28, i capi delle coalizioni o delle
liste di cui all’Articolo 14-bis, Comma 3, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
devono poter accedere in condizioni di eguaglianza, ai sensi dell’Articolo 51
della Costituzione, ai contenuti informativi e ai programmi delle reti
televisive nazionali pubbliche e private in qualunque forma e tecnologia
diffusi, nonché ai programmi radiofonici del servizio pubblico. Le condizioni di
eguaglianza riguardano i tempi, la collocazione e il costo dell’utilizzazione del
mezzo nel caso di programmi a pagamento. I responsabili delle imprese
radiotelevisive indicate devono assicurare il rispetto del principio di cui al
presente Comma e indicare immediatamente all’Autorità l’entità dei costi
sostenuti per i programmi a pagamento.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce
con proprio regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente Legge, le disposizioni di attuazione necessarie ad
assicurare l’effettivo e puntuale rispetto dei principi indicati nella presente
legge. A tale fine osserva, in quanto compatibili, le procedure e si avvale
delle competenze e dei poteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di
ordinamento delle comunicazioni ricadenti sotto la sua vigilanza.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni effettua
giornalmente il controllo sull’applicazione del principio di cui al Comma 1 e
rende pubblici, entro la settimana successiva a quella del rilevamento, i dati
relativi ai tempi, alle collocazioni e ai costi, attraverso una comunicazione
chiara e tempestiva nel proprio sito internet e, al termine della
campagna elettorale, trasmette l’indicazione dell’entità complessiva dei costi
all’autorità competente.
4. In caso di accertamento di comportamenti posti in
essere in violazione delle disposizioni di cui al Comma 1, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni intima all’impresa, immediatamente e comunque non
oltre le ventiquattro ore, di desistere dal comportamento contestato e di
adottare, entro il termine di quarantotto ore, o entro il termine di
conclusione della campagna elettorale, ove questo sia più breve, le necessarie
misure correttive e di ripristino della parità violata. In caso di
inottemperanza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera nei
confronti dell’impresa che ha commesso la violazione le sanzioni previste dall’Articolo
1, Comma 31, della Legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le sanzioni pecuniarie di cui al Comma 4 sono aumentate
fino a quattro volte nel minimo e nel massimo, in relazione al numero, alla
gravità e alla durata delle violazioni commesse e, fatto comunque salvo
l’obbligo di ripristino della par condicio violata, sono adottate nei
confronti delle imprese, in considerazione della gravità dell’infrazione
commessa, sanzioni pecuniarie da EURO 500.000 a EURO 1.500.000. In caso di
violazioni degli ordini o delle diffide dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ripetute per oltre due volte, è disposta la sospensione del titolo abilitativi per
un periodo di quindici giorni.
6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7 della Legge
20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, in materia di sostegno
privilegiato.
CAPO V
DISPOSIZIONI
FINALI
ARTICOLO 12
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati:
a) la Legge
20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli Articoli 7 e 9, limitatamente alla
disciplina del contingente di personale attribuito all’Autorità, ivi compreso il
personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse
acquisite ai sensi dell’Articolo 10, Comma 7-bis, della Legge 10 ottobre
1990, n. 287;
b) il
numero 2) dell’articolo 1 della Legge 5 luglio 1982, n. 441.
ARTICOLO 13
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 14
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati le seguenti norme:
1.
L. 367/2001;
2.
la Legge Frattini, approvata il 28 febbraio del
2002;
3.
D.Lgs. 61/2002;
4.
L. 251/2005;
5.
L. 51/2010;
6.
la Legge Tremonti, approvata il 10 giugno 1994;
7.
L.383/2001;
8.
D.L. n. 282/2002;
9.
L. 308/2004;
10. D.L.
185/2008;
- L.112/2004.
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