REGOLAMENTO
Articolo 1
La campagna di adesione ad Alleanza per l’Italia è improntata a
criteri di trasparenza. L’adesione al movimento prevede l’adesione al
Manifesto per il cambiamento e il buongoverno, ai principi e al codice
etico e alla dichiarazione sulla laicità di Alleanza per l’Italia.
Articolo 2
Possono aderire ad Alleanza per l’Italia tutti i cittadini italiani e
stranieri che risiedono in Italia e che possiedono un’età maggiore di 16
anni.
Articolo 3
L’adesione ad Alleanza per l’Italia è individuale. Al momento della
richiesta di adesione si autorizza Alleanza per l’Italia al trattamento
dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 4
Le domande di adesione, utilizzando i moduli numerati predisposti dal
direttivo nazionale, sono controfirmate dall’incaricato di Alleanza per
l’Italia, che attesta la data di ricezione, annota gli estremi del
documento di identità dell’aspirante aderente e rilascia ricevuta della
richiesta di adesione e della quota versata. L’adesione avviene
mediante la sottoscrizione del modulo di adesione e il ritiro della
tessera.
Articolo 5
La quota di adesione è stabilita dal coordinamento regionale con una
contribuzione minima di € 10,00 destinata a livello nazionale.
Articolo 6
Ogni persona può aderire presso il coordinamento regionale, provinciale o comunale competente per territorio.
Articolo 7
Presso ogni coordinamento regionale, provinciale e comunale è
costituito un Ufficio Adesioni che ha il compito di promuovere,
organizzare e coordinare la campagna di adesione garantendo adeguata
pubblicità. Il direttivo nazionale assume le funzioni di Ufficio
Adesioni Nazionale. Gli Uffici Adesioni Regionali sono nominati dal
direttivo nazionale, gli Uffici Adesioni Provinciali sono nominati dal
coordinamento regionale competente per territorio e gli Uffici Adesioni
Comunali sono nominati dal coordinamento provinciale competente per
territorio.
Articolo 8
Il direttivo nazionale può riconoscere autonomia nella campagna di
adesione ad associazioni autonome o a laboratori tematici che ne
facciano richiesta. In caso di riconoscimento l’associazione costituisce
un ufficio adesione che ha dipendenza diretta dall’Ufficio Adesioni
Nazionale di Alleanza per l’Italia.
Articolo 9
Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano iscritte
ad altri partiti o aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche
all’interno di organi istituzionali elettivi.
Articolo 10
La campagna di adesione 2010/2011 terminerà il 30 novembre 2010. Le
domande presentate dopo il 30 novembre 2010 sono trasmesse entro 15
giorni all’Ufficio Organizzativo Nazionale per il loro accoglimento.
Articolo 11
Tutte le domande di adesione devono essere esaminate dall’Ufficio
Adesioni Provinciale che entro 15 giorni dal ricevimento deve comunicare
all’aspirante aderente l’eventuale ricusazione. In caso di ricusazione
l’aspirante aderente può proporre ricorso all’Ufficio Adesioni Regionale
competente entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione di rigetto della
sua richiesta di adesione. L’ufficio Adesioni Regionale si deve
esprimere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Articolo 12
Per ogni richiesta di adesione vanno versate dall’Ufficio Adesioni
Regionale al tesoriere nazionale €10,00. Le somme maggiori incassate
sono suddivise tra i diversi livelli con delibera del coordinamento
regionale.
Articolo 13
L’ufficio Adesioni Nazionale approva, entro il 31 dicembre 2010 gli
elenchi degli aderenti per ogni singola provincia. È compito degli
Uffici Adesioni Regionali trasmettere entro il 10 dicembre all’Ufficio
Adesioni Nazionale gli elenchi degli aderenti divisi per provincia.
Articolo 14
L’ufficio adesioni di ogni livello garantisce l’applicazione del presente regolamento.
Articolo 15
L’ufficio organizzativo nazionale si riserva la facoltà di emanare circolari esplicative del presente regolamento.
File | Descrizione | Dimensione del File |
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Regolamento adesione |
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