lunedì 25 ottobre 2010

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOALRE SUL CONFLITTO D'INTERESSE


PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa popolare
da applicarsi al Governo dello Stato e alle Giunti Regionali

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Nozione)

1. I titolari di cariche pubbliche, nell’esercizio delle loro funzioni, sono chiamati a operare univocamente e tassativamente per la sola cura degli interessi e del bene pubblici a loro affidati.
2. Ai fini della presente legge, si intende sussistere conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche a lui o ad altro esponente di governo attribuite.
3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o consulente o in un’altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare, o da poter apparire condizionare, l’esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite.
4. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o gli affini entro il secondo grado del titolare di una carica di governo o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico sono titolari di interessi economici privati o sono preposti, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o consulente o in un’altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di interessi economici privati, che possono condizionarlo, oppure determinare condizionamento, nell’esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite.

ARTICOLO 2
(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei principi contenuti nella presente legge, possono disciplinare la materia al rispettivo livello istituzionale.
3. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche delle Regioni si intendono il Presidente della Regione, i Vice Presidenti della Regione, gli Assessori delle Giunte regionali.

CAPO II
PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

ARTICOLO 3
(Dichiarazioni preventive)

1. Entro venti giorni dall’assunzione di una delle cariche di cui all’Articolo 2, Comma 1, il titolare della stessa dichiara all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità »:
a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
b) i propri impieghi pubblici o privati;
c) l’iscrizione ad albi professionali;
d) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società
pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici.
2. Nella dichiarazione di cui al Comma 1 devono essere indicate le posizioni previste dallo stesso Comma 1 in atto al momento dell’assunzione della carica di governo e quelle cessate nei dodici mesi precedenti.
3. Entro il termine di cui al Comma 1 il titolare della carica di governo è altresì tenuto a dichiarare all’Autorità:
a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri di valore superiore a 500.000 EURO;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le quote di partecipazione in società;
d) le partecipazioni in associazioni o in società di professionisti;
e) gli strumenti finanziari previsti dall’Articolo 1, Comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
f) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell’incarico pubblico, un impiego o un’attività di qualunque natura.
4. Alla dichiarazione indicata nel Comma 2 sono allegati una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché un elenco dei beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri di valore superiore a 500.000 euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge non legalmente separato o dei parenti o degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
5. Entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, i titolari delle cariche di cui all’Articolo 2, Comma 1, sono tenuti a depositare presso l’Autorità una copia della dichiarazione stessa.
6. Il titolare di una delle cariche di cui all’Articolo 2, Comma 1, comunica all’Autorità, entro venti giorni dalla data in cui si è verificata, ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al Comma 3 del presente articolo, attraverso apposita dichiarazione integrativa.
7. Le dichiarazioni di cui ai Commi 2, 3 e 4 devono essere presentate all’Autorità, entro il termine previsto dal Comma 1, anche dal coniuge, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
8. L’Autorità deve compiere accertamenti sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni e acquisire d’ufficio gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui all’Articolo 2, Comma 1, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di un apposito nucleo della competente Agenzia delle Entrate e di farne debita relazione al Capo dello Stato per competente intervento e sospensione dell’incarico in caso di evidente e palese conflitto di interesse.

ARTICOLO 4
(Incompatibilità assoluta)

1. Le cariche di cui all’Articolo 2, Comma 1, sono incompatibili con:
a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. E’ ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l’esercizio di una funzione di governo;
b) qualunque impiego pubblico o privato;
c) l’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
d) l’esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, salvo il caso di piccoli imprenditori ai sensi dell’articolo 2083 del codice civile;
e) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o in società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
f) la proprietà di un patrimonio di valore superiore a due milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato, la cui natura, anche avuto riguardo alla concentrazione nel medesimo settore di mercato, configura l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’articolo 1;
g) la proprietà, il collegamento o il controllo diretto o indiretto di un’impresa che svolge la propria attività sulla base di qualunque titolo abilitativo rilasciato dallo Stato, salvo il caso di piccoli imprenditori ai sensi dell’Articolo 2083 del codice civile;
h) il possesso, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti, anche se inferiori al valore di cui alla lettera f), nei settori della difesa, della sanità, dei trasporti, delle infrastrutture essenziali, dell’energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di ambito nazionale o dei servizi pubblici erogati in regime di concessione o di autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.
2. Ai fini del comma 1, lettera h), del presente articolo, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell’Articolo 2359 del codice civile e dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 4,999% del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 14,999% negli altri casi. Si intendono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentono di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

ARTICOLO 5
(Invito a optare e decadenza dalla carica di governo in caso di mancata opzione)

1. L’Autorità accerta, d’ufficio, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni previste dall’Articolo 3, le situazioni di incompatibilità di cui all’Articolo 4 e ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l’opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile.
2. Il titolare di una carica di governo che intende rimuovere una delle situazioni patrimoniali di incompatibilità di cui alle lettere f), g) e h) del Comma 1 dell’Articolo 4 ha a disposizione un termine di ulteriori trenta giorni per conferire un mandato irrevocabile di vendita della quota eccedente, secondo modalità e termini compatibili con quanto previsto nella presente legge. Fino a quando la vendita non è conclusa permane la situazione di conflitto di interessi. Se la vendita non è conclusa entro il termine di sei mesi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa.
3. A decorrere dalla data dell’invito e fino all’esercizio dell’opzione di cui al Comma 1 del presente articolo, il titolare della carica di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’Articolo 4 è tenuto all’obbligo di astensione di cui all’Articolo 6.
4. Della comunicazione e dell’invito a optare tra la carica di Presidente o di Vice presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro e quella incompatibile sono informati dall’Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell’Articolo 2, Comma 1, sono informati dall’Autorità i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. La comunicazione dell’invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione di cui al Comma 1 entro il termine prescritto, si intende che l’interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo ed egli decade dalla carica stessa.
6. Nel caso di cui al Comma 5, l’Autorità informa del mancato esercizio dell’opzione relativa alla carica di Presidente o di Vice Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l’interessato. Per le altre cariche indicate nell’Articolo 2, Comma 1, sono informati dall’Autorità i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l’interessato. Del mancato esercizio dell’opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 6
(Obbligo di astensione e sottoposizione della questione all’Autorità)

1. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all’Articolo 4, il titolare di una carica di governo di cui all’Articolo 2, Comma 1, che si trova in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’Articolo 1 ha l’obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
2. Quando il titolare di una delle cariche di Governo di cui all’Articolo 2 dubita della sussistenza dell’obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritiene comunque di poter essere in conflitto di interessi nell’adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, egli è tenuto a investire immediatamente della questione l’Autorità.
3. L’Autorità stabilisce le linee guida relative all’obbligo di astensione nei limiti di cui al Comma 1, definendo in dettaglio modalità, tempi e misure che assicurino la non interferenza del titolare della carica di governo in conflitto di interessi nelle decisioni di cui al citato Comma 1.
4. Nei casi previsti dal Comma 2, l’Autorità si pronuncia, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l’interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito della questione l’Autorità è in ogni caso tenuto ad astenersi.

CAPO III
REPRESSIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

ARTICOLO 7
(Diffida)

1. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all’Articolo 4 della presente Legge, ove l’impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge non legalmente separato o ai parenti o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell’Articolo 7 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 1 della presente Legge, l’Autorità diffida l’impresa dall’adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

ARTICOLO 8
(Sanzioni per violazioni dell’obbligo di dichiarazione)

1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’Articolo 3, nonché in caso di presentazione di dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere, l’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 100.000 a EURO 250.000.
2. Di ogni caso di violazione, in qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione di cui all’Articolo 3. Il Presidente dell’Autorità informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.

ARTICOLO 9
(Sanzioni per le violazioni dell’obbligo di astensione)

1. Se, in violazione dell’obbligo di astensione di cui agli Articoli 5, Comma 3, e 6, commi 1 e 4, il titolare di una delle cariche di cui all’articolo 2, comma 1, prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui all’Articolo 3, Comma 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al
doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.

ARTICOLO 10
(Sanzioni per inottemperanza alla diffida)

1. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato, alla diffida di cui all’Articolo 7, l’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera nei confronti dell’impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’impresa stessa.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA

ARTICOLO 11
(Parità di accesso ai mezzi di comunicazione durante le campagne elettorali)

1. Durante il periodo della campagna elettorale, definito ai sensi della Legge 10 febbraio 2000, n. 28, i capi delle coalizioni o delle liste di cui all’Articolo 14-bis, Comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, devono poter accedere in condizioni di eguaglianza, ai sensi dell’Articolo 51 della Costituzione, ai contenuti informativi e ai programmi delle reti televisive nazionali pubbliche e private in qualunque forma e tecnologia diffusi, nonché ai programmi radiofonici del servizio pubblico. Le condizioni di eguaglianza riguardano i tempi, la collocazione e il costo dell’utilizzazione del mezzo nel caso di programmi a pagamento. I responsabili delle imprese radiotelevisive indicate devono assicurare il rispetto del principio di cui al presente Comma e indicare immediatamente all’Autorità l’entità dei costi sostenuti per i programmi a pagamento.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le disposizioni di attuazione necessarie ad assicurare l’effettivo e puntuale rispetto dei principi indicati nella presente legge. A tale fine osserva, in quanto compatibili, le procedure e si avvale delle competenze e dei poteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle comunicazioni ricadenti sotto la sua vigilanza.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni effettua giornalmente il controllo sull’applicazione del principio di cui al Comma 1 e rende pubblici, entro la settimana successiva a quella del rilevamento, i dati relativi ai tempi, alle collocazioni e ai costi, attraverso una comunicazione chiara e tempestiva nel proprio sito internet e, al termine della campagna elettorale, trasmette l’indicazione dell’entità complessiva dei costi all’autorità competente.
4. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al Comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intima all’impresa, immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, di desistere dal comportamento contestato e di adottare, entro il termine di quarantotto ore, o entro il termine di conclusione della campagna elettorale, ove questo sia più breve, le necessarie misure correttive e di ripristino della parità violata. In caso di inottemperanza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera nei confronti dell’impresa che ha commesso la violazione le sanzioni previste dall’Articolo 1, Comma 31, della Legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le sanzioni pecuniarie di cui al Comma 4 sono aumentate fino a quattro volte nel minimo e nel massimo, in relazione al numero, alla gravità e alla durata delle violazioni commesse e, fatto comunque salvo l’obbligo di ripristino della par condicio violata, sono adottate nei confronti delle imprese, in considerazione della gravità dell’infrazione commessa, sanzioni pecuniarie da EURO 500.000 a EURO 1.500.000. In caso di violazioni degli ordini o delle diffide dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ripetute per oltre due volte, è disposta la sospensione del titolo abilitativi per un periodo di quindici giorni.
6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, in materia di sostegno privilegiato.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) la Legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli Articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito all’Autorità, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell’Articolo 10, Comma 7-bis, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) il numero 2) dell’articolo 1 della Legge 5 luglio 1982, n. 441.

ARTICOLO 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati le seguenti norme:
1.      L. 367/2001;
2.      la Legge Frattini, approvata il 28 febbraio del 2002;
3.      D.Lgs. 61/2002;
4.      L. 251/2005;
5.      L. 51/2010;
6.      la Legge Tremonti, approvata il 10 giugno 1994;
7.      L.383/2001;
8.      D.L. n. 282/2002;
9.      L. 308/2004;
10.  D.L. 185/2008;
  1. L.112/2004.

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