lunedì 25 ottobre 2010

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOALRE SUL CONFLITTO D'INTERESSE


PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa popolare
da applicarsi al Governo dello Stato e alle Giunti Regionali

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Nozione)

1. I titolari di cariche pubbliche, nell’esercizio delle loro funzioni, sono chiamati a operare univocamente e tassativamente per la sola cura degli interessi e del bene pubblici a loro affidati.
2. Ai fini della presente legge, si intende sussistere conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche a lui o ad altro esponente di governo attribuite.
3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o consulente o in un’altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare, o da poter apparire condizionare, l’esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite.
4. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o gli affini entro il secondo grado del titolare di una carica di governo o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico sono titolari di interessi economici privati o sono preposti, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o consulente o in un’altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di interessi economici privati, che possono condizionarlo, oppure determinare condizionamento, nell’esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite.

ARTICOLO 2
(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei principi contenuti nella presente legge, possono disciplinare la materia al rispettivo livello istituzionale.
3. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche delle Regioni si intendono il Presidente della Regione, i Vice Presidenti della Regione, gli Assessori delle Giunte regionali.

CAPO II
PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

ARTICOLO 3
(Dichiarazioni preventive)

1. Entro venti giorni dall’assunzione di una delle cariche di cui all’Articolo 2, Comma 1, il titolare della stessa dichiara all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità »:
a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
b) i propri impieghi pubblici o privati;
c) l’iscrizione ad albi professionali;
d) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società
pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici.
2. Nella dichiarazione di cui al Comma 1 devono essere indicate le posizioni previste dallo stesso Comma 1 in atto al momento dell’assunzione della carica di governo e quelle cessate nei dodici mesi precedenti.
3. Entro il termine di cui al Comma 1 il titolare della carica di governo è altresì tenuto a dichiarare all’Autorità:
a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri di valore superiore a 500.000 EURO;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le quote di partecipazione in società;
d) le partecipazioni in associazioni o in società di professionisti;
e) gli strumenti finanziari previsti dall’Articolo 1, Comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
f) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell’incarico pubblico, un impiego o un’attività di qualunque natura.
4. Alla dichiarazione indicata nel Comma 2 sono allegati una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché un elenco dei beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri di valore superiore a 500.000 euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge non legalmente separato o dei parenti o degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
5. Entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, i titolari delle cariche di cui all’Articolo 2, Comma 1, sono tenuti a depositare presso l’Autorità una copia della dichiarazione stessa.
6. Il titolare di una delle cariche di cui all’Articolo 2, Comma 1, comunica all’Autorità, entro venti giorni dalla data in cui si è verificata, ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al Comma 3 del presente articolo, attraverso apposita dichiarazione integrativa.
7. Le dichiarazioni di cui ai Commi 2, 3 e 4 devono essere presentate all’Autorità, entro il termine previsto dal Comma 1, anche dal coniuge, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
8. L’Autorità deve compiere accertamenti sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni e acquisire d’ufficio gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui all’Articolo 2, Comma 1, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di un apposito nucleo della competente Agenzia delle Entrate e di farne debita relazione al Capo dello Stato per competente intervento e sospensione dell’incarico in caso di evidente e palese conflitto di interesse.

ARTICOLO 4
(Incompatibilità assoluta)

1. Le cariche di cui all’Articolo 2, Comma 1, sono incompatibili con:
a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. E’ ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l’esercizio di una funzione di governo;
b) qualunque impiego pubblico o privato;
c) l’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
d) l’esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, salvo il caso di piccoli imprenditori ai sensi dell’articolo 2083 del codice civile;
e) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o in società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
f) la proprietà di un patrimonio di valore superiore a due milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato, la cui natura, anche avuto riguardo alla concentrazione nel medesimo settore di mercato, configura l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’articolo 1;
g) la proprietà, il collegamento o il controllo diretto o indiretto di un’impresa che svolge la propria attività sulla base di qualunque titolo abilitativo rilasciato dallo Stato, salvo il caso di piccoli imprenditori ai sensi dell’Articolo 2083 del codice civile;
h) il possesso, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti, anche se inferiori al valore di cui alla lettera f), nei settori della difesa, della sanità, dei trasporti, delle infrastrutture essenziali, dell’energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di ambito nazionale o dei servizi pubblici erogati in regime di concessione o di autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.
2. Ai fini del comma 1, lettera h), del presente articolo, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell’Articolo 2359 del codice civile e dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 4,999% del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 14,999% negli altri casi. Si intendono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentono di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

ARTICOLO 5
(Invito a optare e decadenza dalla carica di governo in caso di mancata opzione)

1. L’Autorità accerta, d’ufficio, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni previste dall’Articolo 3, le situazioni di incompatibilità di cui all’Articolo 4 e ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l’opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile.
2. Il titolare di una carica di governo che intende rimuovere una delle situazioni patrimoniali di incompatibilità di cui alle lettere f), g) e h) del Comma 1 dell’Articolo 4 ha a disposizione un termine di ulteriori trenta giorni per conferire un mandato irrevocabile di vendita della quota eccedente, secondo modalità e termini compatibili con quanto previsto nella presente legge. Fino a quando la vendita non è conclusa permane la situazione di conflitto di interessi. Se la vendita non è conclusa entro il termine di sei mesi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa.
3. A decorrere dalla data dell’invito e fino all’esercizio dell’opzione di cui al Comma 1 del presente articolo, il titolare della carica di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’Articolo 4 è tenuto all’obbligo di astensione di cui all’Articolo 6.
4. Della comunicazione e dell’invito a optare tra la carica di Presidente o di Vice presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro e quella incompatibile sono informati dall’Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell’Articolo 2, Comma 1, sono informati dall’Autorità i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. La comunicazione dell’invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione di cui al Comma 1 entro il termine prescritto, si intende che l’interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo ed egli decade dalla carica stessa.
6. Nel caso di cui al Comma 5, l’Autorità informa del mancato esercizio dell’opzione relativa alla carica di Presidente o di Vice Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l’interessato. Per le altre cariche indicate nell’Articolo 2, Comma 1, sono informati dall’Autorità i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l’interessato. Del mancato esercizio dell’opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 6
(Obbligo di astensione e sottoposizione della questione all’Autorità)

1. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all’Articolo 4, il titolare di una carica di governo di cui all’Articolo 2, Comma 1, che si trova in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’Articolo 1 ha l’obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
2. Quando il titolare di una delle cariche di Governo di cui all’Articolo 2 dubita della sussistenza dell’obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritiene comunque di poter essere in conflitto di interessi nell’adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, egli è tenuto a investire immediatamente della questione l’Autorità.
3. L’Autorità stabilisce le linee guida relative all’obbligo di astensione nei limiti di cui al Comma 1, definendo in dettaglio modalità, tempi e misure che assicurino la non interferenza del titolare della carica di governo in conflitto di interessi nelle decisioni di cui al citato Comma 1.
4. Nei casi previsti dal Comma 2, l’Autorità si pronuncia, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l’interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito della questione l’Autorità è in ogni caso tenuto ad astenersi.

CAPO III
REPRESSIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

ARTICOLO 7
(Diffida)

1. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all’Articolo 4 della presente Legge, ove l’impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge non legalmente separato o ai parenti o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell’Articolo 7 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 1 della presente Legge, l’Autorità diffida l’impresa dall’adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

ARTICOLO 8
(Sanzioni per violazioni dell’obbligo di dichiarazione)

1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’Articolo 3, nonché in caso di presentazione di dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere, l’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 100.000 a EURO 250.000.
2. Di ogni caso di violazione, in qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione di cui all’Articolo 3. Il Presidente dell’Autorità informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.

ARTICOLO 9
(Sanzioni per le violazioni dell’obbligo di astensione)

1. Se, in violazione dell’obbligo di astensione di cui agli Articoli 5, Comma 3, e 6, commi 1 e 4, il titolare di una delle cariche di cui all’articolo 2, comma 1, prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui all’Articolo 3, Comma 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al
doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.

ARTICOLO 10
(Sanzioni per inottemperanza alla diffida)

1. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato, alla diffida di cui all’Articolo 7, l’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera nei confronti dell’impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’impresa stessa.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA

ARTICOLO 11
(Parità di accesso ai mezzi di comunicazione durante le campagne elettorali)

1. Durante il periodo della campagna elettorale, definito ai sensi della Legge 10 febbraio 2000, n. 28, i capi delle coalizioni o delle liste di cui all’Articolo 14-bis, Comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, devono poter accedere in condizioni di eguaglianza, ai sensi dell’Articolo 51 della Costituzione, ai contenuti informativi e ai programmi delle reti televisive nazionali pubbliche e private in qualunque forma e tecnologia diffusi, nonché ai programmi radiofonici del servizio pubblico. Le condizioni di eguaglianza riguardano i tempi, la collocazione e il costo dell’utilizzazione del mezzo nel caso di programmi a pagamento. I responsabili delle imprese radiotelevisive indicate devono assicurare il rispetto del principio di cui al presente Comma e indicare immediatamente all’Autorità l’entità dei costi sostenuti per i programmi a pagamento.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le disposizioni di attuazione necessarie ad assicurare l’effettivo e puntuale rispetto dei principi indicati nella presente legge. A tale fine osserva, in quanto compatibili, le procedure e si avvale delle competenze e dei poteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle comunicazioni ricadenti sotto la sua vigilanza.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni effettua giornalmente il controllo sull’applicazione del principio di cui al Comma 1 e rende pubblici, entro la settimana successiva a quella del rilevamento, i dati relativi ai tempi, alle collocazioni e ai costi, attraverso una comunicazione chiara e tempestiva nel proprio sito internet e, al termine della campagna elettorale, trasmette l’indicazione dell’entità complessiva dei costi all’autorità competente.
4. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al Comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intima all’impresa, immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, di desistere dal comportamento contestato e di adottare, entro il termine di quarantotto ore, o entro il termine di conclusione della campagna elettorale, ove questo sia più breve, le necessarie misure correttive e di ripristino della parità violata. In caso di inottemperanza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera nei confronti dell’impresa che ha commesso la violazione le sanzioni previste dall’Articolo 1, Comma 31, della Legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le sanzioni pecuniarie di cui al Comma 4 sono aumentate fino a quattro volte nel minimo e nel massimo, in relazione al numero, alla gravità e alla durata delle violazioni commesse e, fatto comunque salvo l’obbligo di ripristino della par condicio violata, sono adottate nei confronti delle imprese, in considerazione della gravità dell’infrazione commessa, sanzioni pecuniarie da EURO 500.000 a EURO 1.500.000. In caso di violazioni degli ordini o delle diffide dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ripetute per oltre due volte, è disposta la sospensione del titolo abilitativi per un periodo di quindici giorni.
6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, in materia di sostegno privilegiato.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
a) la Legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli Articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito all’Autorità, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell’Articolo 10, Comma 7-bis, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) il numero 2) dell’articolo 1 della Legge 5 luglio 1982, n. 441.

ARTICOLO 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati le seguenti norme:
1.      L. 367/2001;
2.      la Legge Frattini, approvata il 28 febbraio del 2002;
3.      D.Lgs. 61/2002;
4.      L. 251/2005;
5.      L. 51/2010;
6.      la Legge Tremonti, approvata il 10 giugno 1994;
7.      L.383/2001;
8.      D.L. n. 282/2002;
9.      L. 308/2004;
10.  D.L. 185/2008;
  1. L.112/2004.

venerdì 22 ottobre 2010

Scuola , Università, Regione, Enti Locali, Associazioni sindacali e idustriali


Scuola, Università, Regione, Enti locali, Associazioni sindacali e industriali: insieme per il lavoro a partire dalla formazione. Non proteste, ma proposte. L’API lo sta iniziando a fare!

Umberto Lucia

Introduzione

Le nuove teorie sullo sviluppo focalizzano la loro attenzione sul ruolo l'innovazione tecnologica a supporto della crescita economica.
Sin dalla metà degli anni '80 le teorie sullo sviluppo sono state soggette ad un nuovo interesse soprattutto per la complessità cui è soggetta l'analisi delle correlazioni alla base della crescita economica.che riveste
Alcune di esse si fondano sul principio dell'accumulo di capitale. In questo modello la funzione produzione incorpora due fattori convenzionali, il lavoro ed il capitale. La crescita si realizza risparmiando sui costi attuali in funzione di quelli futuri. Per conseguire la crescita le economie incrementano i loro investimenti netti ed i loro capitali. Assumendo che il livello numerico della popolazione resti invariato insieme al potenziale lavoro applicato, allora aumentando il capitale per unità di forza lavoro si ottiene un incremento di crescita economica: maggiore è l'investimento in produzione, maggiore è la produttività e la crescita economica raggiunta. Questo modello, però, presenta un forte limite: come risultato del processo di accumulo di capitale e della diminuzione del ricavo, ad un certo istante le economie raggiungono il loro stato stazionario, l'equilibrio di crescita. Allo stato stazionario la crescita viene interamente determinata dall'innovazione tecnologica. Tale modello, però, non riesce a fornire una spiegazione al processo che genera l'innovazione tecnologica, assumendolo come elemento esterno al sistema economico e per sua natura esogeno. Inoltre questo modello non riesce a fornire alcuna spiegazione alla crisi economica che si è originata in Unione Sovietica.
Altre teorie tendono a fornire modelli in grado di descrivere un maggior numero di situazioni economiche empiriche. Esse si basano sulla nozione di "economie fondate sulla conoscenza" (knowledge-based economies) ed evidenziano l'importanza dei processi di acquisizione operativa della professionalità, della ricerca, della formazione e della imprenditorialità del "capitale uomo". In esse si accetta il principio di diminuire i proventi del fattore di accumulazione, riflettendo il ruolo fondamentale del mercato. Queste teorie privilegiano l'investimento in ricerca come funzione di produzione. La tecnologia, però, non rappresenta un bene privo di limitazioni; infatti queste teorie, per ottenere risultati economicamente rilevanti, devono introdurre la necessità di sistemi razionali di innovazione. Questi sistemi, però, chiusi rispetto alla comunicazione di informazioni, limitano la crescita tecnologica stessa, frenando i processi innovativi e, quindi, anche la stessa crescita economica. Inoltre questi modelli non riescono a fornire spiegazioni alla situazione economica di alcuni stati dell'Africa.
In questo lavoro si cercherà di sviluppare un modello fenomenologico di analisi dello sviluppo che non presenti i limiti delle teorie precedenti e che sia conforme alle linee guida dello sviluppo sostenibile. Si vuole giungere ad un modello che connetta i vari fattori che influenzano lo sviluppo, in modo da ottenere una metodologia di analisi e, quindi, anche di intervento nelle operazioni di trasferimento tecnologico.
Ricerca e Sviluppo (sostenibile) è un settore di indagine non classificabile come ricerca di base, ma neppure come ricerca applicata. Una gran parte della crescita economica è dovuta all'incremento della produttività totale, all'accumulo delle conoscenze ed all'innovazione che permettono di combinare tra loro gli stessi input di base in forme più efficienti. Occorre sviluppare ricerche applicative multidisciplinari, soprattutto su linee orizzontali ed interdisciplinari.
Il concetto di sostenibilità è strettamente connesso agli sviluppi della politica e della comunità. Infatti la politica garantisce le attività di gestione e di regolamentazione strutturale, mentre lo sviluppo della comunità garantisce la qualità della vita per le attuali generazioni senza privare le generazioni future e le persone, ovunque, del loro diritto ad un pianeta vivibile ed ecologico.
Lo sviluppo sostenibile come concetto e paradigma è il sintomo culturale di una cambiamento storico che si realizza in tutte le società come elemento caratterizzante dell'ultimo decennio del XX secolo. Questo concetto implicitamente concretizza differenti aspirazioni filosofico-sociali quali democrazia, comunità, pace, diversità, diritti umani, uguaglianza del genere umano, giustizia economica e sociale, ecologia: si contrappone alla prevalente ortodossia della attuale crescita economica, della crescente riproposta di un'ottica antropocentrica e dei valori materialisti, richiedendo un nuovo contratto sociale e proponendo un nuovo atteggiamento culturale.

Il significato dello sviluppo sostenibile

Il concetto di sostenibilità non si riferisce solo alle problematiche ecologiche, ma anche e soprattutto a più ampi e necessari cambiamenti sociali, politici e culturali che richiederanno lo sviluppo di nuovi metodi, attitudini individuali e abilità professionali.
Evidenze dell'interferenza umana con il mondo naturale sono visibili in ogni ecosistema. Esempi significativi sono rappresentati dalla presenza dei CFC (clorofluorocarburi) nella stratosfera oppure dal cambiamento del corso dei principali fiumi del pianeta.
Sin da quando, circa diecimila anni fa, l'Uomo abbandonò la vita nomade, ha sempre manipolato il mondo naturale per soddisfare le sue necessità. E' difficile stimare i tempi, la natura e l'entità del cambiamento globale indotto dall'Uomo, soprattutto nel periodo post-industriale. I motivi sono i seguenti:

1 - la meccanizzazione sia industriale sia agricola nell'ultimo secolo ha determinato un incremento della produttività e della produttività del lavoro con conseguente incremento del benessere e dei servizi;

2 - l'entità numerica della popolazione non ha paragoni storici. Inoltre la disuguaglianza globale è significativa; infatti il benessere è distribuito solo a circa un quarto della popolazione mondiale come si evince da uno studio dell'Indira Gandhi Institute of Development Research riassunto nella seguente Tabella:

3 - la natura stessa dei cambiamenti non ha precedenti: l'inventività umana in ambito industriale ha introdotto prodotti e materiali inquinanti nell'ambiente; infatti alcuni materiali non sono naturalmente presenti e la loro introduzione è avvenuta con tempi non naturali.

Al fine di poter estrapolare scenari evolutivi e previsionali delle attività produttive ed ecologiche è fondamentale una analisi mirata alla comprensione della attuale situazione evolutiva.
Il concetto di sostenibilità è connesso a quello di stato stazionario del sistema economico introdotto nel XIX secolo dagli economisti della politica; infatti per John Stuart Mill al termine di stazionario non si deve associare il significato di staticità, ma esso è riferito all'equilibrio tra risorse di produzione e risorse naturali con riferimento alla equità di accesso alle risorse naturali per le generazioni successive.

Chiarezza sul concetto di sostenibilità

Il concetto di sviluppo sostenibile non è un concetto autoreferente, ma è contestualizzato in ambito socio-politico: questo implica la necessità di chiarezza nella definizione di sostenibilità. Tutti gli autori concordano su tre concetti correlati a quello di sviluppo sostenibile:

1. la necessità di arrestare la degradazione ambientale e lo squilibrio ecologico
2. la necessità di non impoverire le generazioni future
3. la necessità di una buona qualità della vita e dell'equità tra le generazioni attuali .

La chiarezza riguardo una accurata definizione di sviluppo sostenibile è cruciale per comprendere:

1. quali problematiche enfatizzare
2. quali necessità ed interessi debbano avere la priorità
3. chi deve essere coinvolto nell'assumere le decisioni .

Dalla chiarezza su questi punti si può derivare:

1. quale struttura debba essere costruita per perseguire le finalità
2. quale politica debba essere adottata per sostenere le azioni
3. quali strumenti debbano essere impiegati per conseguire gli obiettivi .

Il trattato di Maastricht

Il documento che più di tutti ha indotto una forte spinta nel dibattito sulla sostenibilità è stato il Trattato sull'Unione Europea (Maastricht, 1992) che definisce le azioni dell'Unione Europea verso una dimensione ambientalistica della sostenibilità. Fondamentali, anche se non decisive, appaiono le politiche di cooperazione per lo sviluppo e quelle economiche dell'Unione Europea, i mercati interni ed i fondi strutturali. Nel trattato si evidenziano la coesione sociale e la protezione dell'ambiente come le condizioni principali per la crescita economica sostenibile: questo è un obiettivo politico che permette di realizzare il Singolo Mercato Europeo per gli Stati Membri e non, quindi, lo sviluppo economico sostenibile.
Il Quinto Programma Quadro di Azione Ambientale introduce un approccio integrato e strategico allo sviluppo sostenibile a livello di Unione Europea in cinque settori chiave:

1. industria
2. trasporti
3. agricoltura
4. energia
5. turismo .

In questo contesto si sono individuate quattro aree di priorità:

1. gestione sostenibile delle risorse naturali
2. aspetti socioeconomici di sostenibilità
3. accessibilità sostenibile
4. pianificazione sostenibile .

L'approccio concettuale e gestionale si deve basare su una analisi globale del sistema economico, produttivo e sociale, intendendo tale realtà come Sistema Complesso, interconnesso e dinamico. Un esempio in questo senso è fornito dal trasporto pubblico: si continua a tentare di ridurre i tempi minimi di percorrenza degli spostamenti necessari per raggiungere il luogo di lavoro, mentre l'atteggiamento più corretto nel senso della sostenibilità sarebbe quello di costruire un sistema che riduca le necessità di spostamento per svolgere il proprio lavoro.

Le decisioni di Kyoto

La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici applicata nella Conferenza Mondiale sull'Ambiente di Rio è stata ratificata dall'Italia il 15 gennaio 1994. Essa contiene una serie di obblighi per finalità generali, così riassumibili:

1. a breve termine: azioni finalizzate alla limitazione dei possibili mutamenti climatici globali indotti da attività umane, a mezzo di interventi sulle cause principali di tali cambiamenti

2. a medio termine: azioni finalizzate alla mitigazione degli effetti climatici globali a mezzo di interventi di prevenzione dei danni e di minimizzazione delle conseguenze negative, prevedibili e conseguenti, ai mutamenti climatici, sull'ambiente naturale, su quello antropizzato e sullo sviluppo socioeconomico

3. a lungo termine: azioni finalizzate a consentire e favorire l'adattamento dell'umanità ai mutamenti climatici e ad un nuovo ambiente naturale globale differente da quello attuale .

Gli obblighi possono essere così sintetizzati:

1. di natura politica e socioeconomica nazionale nei settori più rilevanti delle attività umane (energie, processi industriali, produzione agroalimentare, gestione dei rifiuti)

2. di natura politica e socioeconomica internazionale per la cooperazione internazionale tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo o con economia in transizione

3. di natura tecnico-scientifica per la partecipazione a programmi di natura tecnico-scientifica internazionale per lo studio dell'ambiente globale e dei suoi mutamenti climatici, per l'osservazione della Terra e del clima, per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, industriali ed energetici

4. di natura culturale e sociale per la diffusione dell'informazione sui problemi ambientali e climatici .

Nella Convenzioni impegni ed obblighi non sono espressi in azioni concrete da effettuare, modalità operative di attuazione e tempi da rispettare, ma sono espressi in termini generali. Nella Convenzione viene istituito un organo definito La conferenza delle Parti, al quale viene demandato il compito fondamentale di dare attuazione dei principi e degli impegni generali contenuti nella Convenzione stessa.
Il Protocollo di Kyoto, approvato nel 1997, è un atto esecutivo che esprime gli impegni urgenti e prioritari inerenti a settori di economie nazionali. Il Protocollo di Kyoto è indirizzato esclusivamente ai Paesi sviluppati ed a quelli ad economia in transizione, mentre non pone restrizioni a quelli in via di sviluppo. Il Protocollo individua e definisce operativamente solo una parte molto limitata degli impegni da attuare. Esso rappresenta un punto di partenza fondamentale, non solo nella direzione delle problematiche connesse ai cambiamenti climatici, ma anche e soprattutto nel quadro più generale dello sviluppo sostenibile. Il Protocollo ha posto e sancito la centralità sia dei problemi del clima globale nello sviluppo socioeconomico mondiale sia di quelli connessi allo sviluppo sostenibile per il futuro del nostro pianeta e per la sopravvivenza stessa dell'umanità. Tale Protocollo deve essere inteso come il punto di partenza per poter iniziare ad affrontare i problemi del clima e dello sviluppo sostenibile, ma anche per la cooperazione mondiale. Il Protocollo impegna i Paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione a ridurre complessivamente del 5% le principali emissioni antropogeniche dei gas che possono alterare l'effetto serra naturale del nostro pianeta nel periodo compreso tra il 2008 e 2012. I gas individuati sono: anidride carbonica, metano, protossido di azoto, fluorocarburi idrati, perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo. La riduzione richiesta è riferita al 1990 per i primi tre gas (anidride carbonica, metano, protossido di azoto) ed al 1995 per gli altri (fluorocarburi idrati, perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo).
Nessun tipo di limitazioni per le emissioni di gas ad effetto serra viene imposto ai paesi in via di sviluppo perché tale vincolo rallenterebbe o condizionerebbe il loro sviluppo socioeconomico; infatti ogni limitazione alle emissioni di gas serra avrebbe ripercussioni sulla produzione e sul consumo energetico, sull'agricoltura, sull'industria e su ogni altro settore produttivo con conseguente aumento di oneri finanziari e costi aggiuntivi: questo avrebbe una ricaduta negativa sul loro processo di sviluppo.
Il Protocollo di Kyoto individua i seguenti settori come prioritari:

1. energia, sia nei processi connessi con la combustione di combustibili fossili per la produzione energetica sia come emissioni non controllate di fonti energetiche di origine fossile
2. processi industriali
3. agricoltura
4. rifiuti (loro gestione e smaltimento) .

Si è introdotta la necessità di forestazione intesa sia come riforestazione sia come afforestazione.
Pertanto la riduzione di emissioni deve essere intesa come riduzioni delle emissioni nette, cioè come bilancio netto tra quanto complessivamente aggiunto all'atmosfera e quanto complessivamente da essa sottratto.

Inoltre il Protocollo individua anche azioni operative a sostegno dello sviluppo sostenibile, ovvero:

1. azioni di carattere generale per incrementare l'efficienza energetica nei settori più rilevanti dell'economia nazionale e per incrementare le capacità di assorbimento dei gas serra rilasciati in atmosfera

2. azioni di carattere politico-economico al fine di eliminare quei fattori di distorsione dei mercati che favoriscono le emissioni di gas serra

3. azioni nel campo dell'agricoltura e delle fonti rinnovabili di energia

4. azioni di politica dei trasporti, di gestione dei rifiuti e di gestione e manutenzione nel trasferimento di metano al fine di limitare e contenere le emissioni di metano e gas serra .

E' stato proposto un nuovo metodo attuativo per conseguire lo sviluppo sostenibile, il clean development mechanism finalizzato alla cooperazione transnazionale al fine di promuovere il trasferimento di tecnologie e di know how tra Paesi Ricchi e Paesi Poveri.

Dalla scuola al lavoro: una risposta per la competitività

In Europa, quasi il quaranta per cento della forza lavoro è costituito dai lavoratori della conoscenza che rappresentano il punto di forza dello sviluppo come emerge dai risultati dei monitoraggi e degli studi condotti dalla Work Foundation[1] e da Eurofound[2].
Il lavoratore della conoscenza è una figura professionale che opera in un ambito che gli richiede competenza, capacità cognitive, prontezza nel valutare le scelte e disposizione alla flessibilità organizzativa. E’ la figura chiave per le imprese europee, ma nell’Europa del Sud è una figura non ancora molto diffusa. Questo emergeva già nel 2007 nella relazione Exploiting Europe’s Knowledge Potential: ‘Good Work’ or ‘Could do Better’, Knowledge Work and Knowledge Workers in Europe curata da Katerina Rüdiger e Alana McVerry della Work Foundation per il Knowledge Economy Programme. Infatti, questa figura opera in vari ambiti: dai servizi finanziari alla comunicazione, dall’alta tecnologia alla formazione, dall’intrattenimento alla cultura. In Svezia i lavoratori della conoscenza sono circa il 60% del totale della forza lavoro, nel Regno Unito e in Danimarca raggiungono il 50 %, in Germania il 44% e in Francia il 43%, mentre in Italia rappresentano solo il 37%. E proprio nell’Europa del Sud, quella in cui abitiamo noi, che il “concreto” lavoratore della conoscenza, quello in carne e ossa, risulta essere solo un sembiante sbiadito di quello che si pensa che sia. Lo studio della Work Foundation ha caratterizzato le tipologie di lavoro costruendo un indicatore, il good job index, che sintetizza diciannove caratteristiche: nell’indice vengono valutate la ripetitività e la monotonia dei compiti svolti, il dover risolvere problemi imprevisti, la possibilità di potere fare al meglio quello che si fa, l’abilità di applicare le proprie idee al lavoro, la percezione di svolgere un lavoro utile, la formazione offerta dall’impresa, le opportunità di carriera e quelle di crescita culturale e umana. Proprio dove i lavoratori della conoscenza sono carenti, il good job index è il peggiore; infatti, in Italia, Spagna. Portogallo e Grecia il suo valore è 12,76, mentre in Scandinavia e in Olanda 14,53 e nel Regno Unito e in Irlanda 13,85. La sua scala presenta come valore massimo 19. Emerge che se si vuole che l’Europa accresca la propria competitività è necessaria più attenzione e più interventi per questa risorsa strategica. Troppi paesi, dicono gli autori, non stanno impiegando al meglio questi lavoratori. Solo facendolo, solo riconoscendo loro il ruolo strategico in innovazione, crescita, uso di nuove tecnologie, l’Europa potrà svolgere davvero un ruolo nell’economia della conoscenza mondiale. Appare evidente che sia importante operare una svolta nella formazione di questa tipologia di lavoratori, costruendo un sistema stabile di formazione di queste figure professionali. Per farlo si possono attuale i percorsi previsti per gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).


L’Istruzione Tecnica Superiore: un breve percorso storico nella normativa

L’art. 69 della L. 144/1999 aveva previsto l’istituzione, nell’ambito del sistema di Formazione Integrata Superiore (FIS), del cosiddetto sistema della Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS), al quale si accede dopo il conseguimento del titolo rilasciato dalla scuola secondaria di II grado. Proprio la L. 144/1999 aveva affidato ai Ministri dei Ministeri allora denominati della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentita la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 281/1997, il compito di adottare un decreto condiviso con il quale si fissassero i criteri di accesso ai corsi, gli standard dei diversi percorsi dell’IFTS, le modalità che favoriscono integrazione tra i sistemi formativi e determinano i criteri per l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, i crediti formativi che si possono acquisire, le modalità della loro certificazione e utilizzazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/1998 all’art. 142, c. 1, lettera c). Con l’emanazione del D.I. 436/2000 i Ministri incaricati hanno adottato il regolamento attuativo dell’art. 69 della L. 144/1999.
Successivamente la L. 296/2006 all’art. 1, c. 631, ha previsto la riorganizzazione del Sistema IFTS, all’interno del quadro di potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per la valorizzazione iella filiera tecnico-scientifica, e contestualmente ha istituito al c. 875 il Fondo per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore.
Questa riorganizzazione veniva delegata all’emanazione di un previsto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, in concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro, dopo aver definito una intesa in sede di Conferenza Unificata.
L’art. 13, c. 2 del D.L. 7/2007, convertito con modificazione dalla L. 40/2007, nel contesto delle Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di nuove attività economiche e la nascita di imprese, ha introdotto, tra le strutture che operano nella Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, i costituendi Istituti Tecnici Superiori.

L’Istruzione Tecnica Superiore: aspetti normativi

Sulla base del precedente quadro normativo è stato emanato il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, recante le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori. Si delineano tre fondamentali tipologie di intervento:
  1. la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che realizzano percorsi di durata biennale (per un totale di 1800/2000 ore), per far conseguire a giovani e adulti un diploma di specializzazione tecnica superiore riferito alle aree tecnologiche, considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’Unione Europea. Gli ITS sono organizzati seguendo il modello della Fondazione di Partecipazione ed i loro enti di riferimento sono gli Istituti Tecnici e Professionali;
  2. i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), di durata annuale, per il conseguimento del certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, con l’obbligo di corrispondere a fabbisogni formativi di tecnici superiori in settori di diverse aree tecnologiche, non sovrapponentesi con gli ITS;
  3. lo sviluppo dei Poli Tecnico-Professionali, da realizzare in via sperimentale per rendere stabile e organizzata la collaborazione degli Istituti Tecnici e Professionali con le strutture formative accreditate e con il mondo del lavoro e delle professione.
In particolare, il DPCM e l’annesso Allegato B prevedono che:
  1. per integrare stabilmente risorse pubbliche e private, gli ITS sono configurati secondo il modello della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito dei piani territoriali di intervento deliberati dalla Regioni nell’esercizio della loro esclusiva competenza in materia di programmazione dell’offerta formativa;
  2. le istituzioni scolastiche tecniche o professionali sono le istituzioni di ferimento della Fondazione di Partecipazione;
  3. la Fondazione acquista la personalità giuridica a norma dell’art. 1 del D.P.R. 361/2000;
  4. il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l’ITS esercita il controllo sull’amministrazione della fondazione, con i poteri previsti dal Capo II, Titolo II, Libro I del Codice Civile e, in particolare, dall’art. 23, ultimo comma, e dagli artt. 25, 26, 27 e 28;
  5. il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione costituito e conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuate all’atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti, dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione di incremento del patrimonio, da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europa, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
  6. i membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti: possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o le agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nel forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, mentre possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo, l’attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi, con attività professionali di particolare rilievo. Inoltre, il Consiglio di indirizzo può determinare, con regolamento, la suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell’apporto;
  7. il Consiglio di indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi;
  8. l’Assemblea di partecipazione, costituita dai Fondatori e dai Partecipanti, formula consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, i sui bilanci preventivo e consuntivo ed elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Indirizzo, rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta Esecutiva;
  9. tutte le controversie relative allo Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, sono deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri.
Le fonti normative cui attinge la regolazione della Fondazione di Partecipazione sono l’art. 12 c.c., ora abrogato, l’art. 1332 c.c., l’art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 , l’art. 45 Cost..

Il D.P.C.M. 25 gennaio 2008

Il Capo I, Art. 1, c. 2 definisce gli obiettivi:
“Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:
a.      rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;
b.      rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2;
c.       rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07;
d.      promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;
e.      sostenere l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
f.        sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.”

Il successivo art. 2 fissa le restrizioni previste per le tipologie di intervento previste:
a.      l’offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;
b.      l’offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;
c.       le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).

Per quanto concerne gli Istituti Tecnici Superiore, la loro organizzazione è delineata al Capo II dove l’art. 6 esplicita gli standard organizzativi, ovvero, al
-       c. 2, che possono essere costituiti se previsti dai Piani Territoriali  di cui all’art. 11 dello stesso D.P.C.M.,
-       c. 3 che, ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di consolidare ed ampliare l’associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla L. 144/99, art. 69, c. 2, nonché l’integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di “Istituto Tecnico Superiore”, con l’indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell’allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell’allegato b);
-       c. 6 che gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell’ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all’articolo 7 e le tipologie di attività indicate nell’allegato a).

Le aree tecnologiche sono elencate all’art. 7, ovvero:
1. efficienza energetica;
2. mobilità sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

La certificazione del diploma di istruzione tecnica superiore viene rilasciata da parte dell’Istituto Tecnico o Professionale dopo il superamento delle verifiche finale delle competenze acquisite condotte da specifiche commissioni d’esame costituire in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della Scuola, dell’Università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro ai sensi del c. 3 dell’art.4, dello stesso D.P.C.M..

Infine, nell’All. 3 sono riassunti i costi previsti: il contributo annuale del Ministero della Pubblica Istruzione (oggi M.I.U.R.) per il finanziamento del piano regionale è commisurato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:
  1. costo allievo/ora: 6/8 euro
  2. numero minimo di allievi per corso: 20
  3. durata del percorso
La tipologia di intervento dei piani di attività degli istituti tecnici superiori, comprensivi dei percorsi e delle attività di cui al Capo II:
  1. percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico superiore - numero di ore formative previste: 1800/2000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 4 semestri: 300.000 euro;
  2. attività comprese nei programmi triennali degli istituti tecnici superiori (diverse dalla progettazione e dalla realizzazione dei percorsi formativi) previste nell’allegato a): il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi.
  3. contributo alle spese di funzionamento e dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei percorsi e delle attività di cui sopra: non oltre il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi.

Conclusioni

Preso atto della difficoltà del momento storico in cui viviamo, la formazione tecnica superiore appare uno strumento per supportare il mondo del lavoro e generare posti di lavoro. L’Italia continua ad essere, secondo la Carta Costituzionale, una Repubblica fondata sul lavoro. Quindi attiviamoci tutti, sistemi politici, industriali, scolastico-educativi, sindacali per applicare gli strumenti che sono già pronti: occorre solo sedersi a un tavolo e non litigare, ma pensare che l’unica risorsa della nostra Repubblica è il lavoro. Noi dell’API abbiamo già un progetto pronto rispetto agli ITS! Supportateci per applicarlo.



[1] La Work Foundation è una autorità indipendente dell’UE che si occupa di lavoro e del suo futuro. Il suo obiettivo è di migliorare la qualità della vita lavorativa e l’efficacia delle organizzazioni offrendo ai leader, ai  manager e agli uomini politici nuovi approcci e nuove idee per mezzo di verifiche, analisi statistiche, consigli organizzativi, e soprattutto un nuovo modo di pensare in rete e sinergia.
[2] Eurofound, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, è un organismo dell'Unione Europea, uno dei primi ad essere stato istituito per lavorare in settori specializzati della politica dell’UE. In particolare, è stato istituito dal Consiglio Europeo (regolamento CEE n. 1365/75 del 26 maggio 1975), per contribuire alla pianificazione e progettazione di migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa.

proposte dagli esponenti nazionali dell'API

Tabacci: Lombardo vada avanti, la direzione è quella giusta
Giovedì 21 Ottobre 2010 18:27
«Le reazioni all’intervista di Raffaele Lombardo da parte dei suoi ex-sodali del PdL dimostrano che l’operazione politica che egli ha avviato con coraggio e determinazione – e cui ApI partecipa dall’inizio -  è giusta e va proseguita con forza»: lo dichiara il portavoce di Alleanza per l’Italia, Bruno Tabacci. «Nella convinzione – prosegue Tabacci - che dalla Sicilia possa venire un contributo al mutamento degli equilibri politici del Paese».
 
Giustizia, Rutelli: Un incubo, basta leggi ad personam
Mercoledì 20 Ottobre 2010 11:35
 «Non ho mai votato nessuna delle leggi ad personam, e non voterò neanche questa perché ho una cultura liberale e sono contrario ai salvacondotti»: è netta la posizione di Francesco Rutelli, intervenuto questa mattina alla trasmissione di RaiUno “Unomattina”. «Siamo prontissimi a fare le riforme della giustizia che servono al Paese, ma a patto che si volti pagina», sottolinea Rutelli. «La difficoltà della maggioranza è che da 16 anni non fa le riforme che interessano tutti i cittadini». «Il punto è, allora: fare una riforma della giustizia per tutti o continuare a tamponare con procedimenti ad hoc, approvati con una ventina di leggi nell’arco di tutti questi anni, volte solo a risolvere alcuni problemi particolari?», si chiede il leader di Alleanza per l’Italia. «In Italia non si crea lavoro perché il contenzioso di una ditta dura 12 anni e noi stiamo ancora a discutere di come creare uno scudo nei confronti del primo ministro. È un incubo», conclude Rutelli.
 
Rutelli sulla sicurezza: Dove è finita banca dati DNA?
Mercoledì 20 Ottobre 2010 11:33
«Un anno e mezzo fa ho presentato in Parlamento una legge sulla banca dati del DNA. L’abbiamo approvata, tutti insieme. Dove è finita?»: se lo chiede Francesco Rutelli, intervenendo alla trasmissione di Raiuno, Unomattina. «Non ci sono ancora i regolamenti attuativi, non ci sono i laboratori per potere analizzare i referti di crimini orrendi», sottolinea Rutelli. «La verità è che, anche quando c’è una convergenza da parte dell’opposizione, il governo è bloccato e noi stiamo parlando per l’ennesima volta di leggi ad personam», conclude il leader di Alleanza per l’Italia.
 
Liberalizzazioni, Lanzillotta: Sparite da agenda politica
Martedì 19 Ottobre 2010 11:40
«Se non ci sono soldi per fare le riforme necessarie a stimolare la crescita, si potrebbero almeno fare le riforme che non costano ma che rendono moltissimo. È questo il caso delle liberalizzazioni, tema non solo sparito dall'agenda politica ma ormai guardato con qualche sospetto dalla cultura antimercatista che sta prendendo piede anche in Italia». Lo afferma Linda Lanzillotta in un intervento pubblicato sul sito di Italiafutura. «La liberalizzazione dei servizi pubblici locali che sarebbe dovuta diventare la bandiera del centrodestra e della sua rivoluzione liberale - spiega - invece, è stata definitivamente annacquata e depotenziata dalle ultime norme introdotte dal regolamento di attuazione. E si può essere facili profeti nel prevedere che, quando arriverà l'ora “x” della effettiva entrata in vigore della riforma, fissata per ora addirittura al dicembre 2011, arriverà un decreto milleproroghe a spostarla ancora più in là.
Leggi tutto...
 


LA CAMPAGNA DI ADESIONI AD ALLEANZA PER L'ITALIA

Al via la campagna di adesioni alla Alleanza per l'Italia (Api), il partito di Francesco Rutelli, che, in una conferenza stampa convocata oggi ha Roma, ha precisato che nelle prime due settimane si sono già superate le 10mila iscrizioni. "E' la testimonianza della grande vitalità di questa realtà verso un nuovo polo della politica italiana dopo la crisi del bipolarismo", ha detto Rutelli, affiancato da Bruno Tabacci e da numerosi esponenti nazionali e locali dell'Api. In riferimento al partito israeliano nato per iniziativa di due ex avversari politici, Sharon e Peres, Rutelli ha affermato: "Non sappiamo quando, ma una 'Kadima' italiana nascerà". Molti i nuovi aderenti all'Api impegnati nelle amministrazioni locali. Tra coloro che Rutelli ha citato, Giacomo de Luca (ex Forza Italia), Salvatore Raiti (ex Pd) e Giuseppe Vatinno, sino ad oggi responsabile nazionale dell'Italia dei valori per Energia e ambiente. "Non c'è in alcun modo polemica con le formazioni di provenienza", ha precisato Rutelli, che ha messo in evidenza come anche con il movimento ambientalista Alleanza ecologica e con i liberali di Valerio Zanone ci siano progetti federativi in comune. La campagna di adesioni si chiuderà il prossimo 30 novembre.

domenica 10 ottobre 2010

I Protagonisti


di Gianfranco Chessa


In taberna  quando sumus….quando siamo in taverna: così iniziava un canto della goliardia che la solerzia di Cesare Gastaldi aveva iscritto all’ordine del giorno dell’ AGUN, l’ Associazione goliardica degli universitari novesi. A me che non sapevo cantare restava il gusto di mandare a memoria il testo  latino che mi ha accompagnato, ogni volta, nel varcare la porta di una taverna. Poche sere sono trascorse dal rendez-vous nella cascinetta di  Francesco Giannattasio, in via Crispi: la compagnia evocava non poco la felicità crepuscolare degli anni trascorsi insieme.  Una compagnia, dico subito, politicamente scafata a corona del padrone di casa  da poco responsabile provinciale dell’Alleanza per l’Italia promossa dall’ex  sindaco di Roma, Francesco Rutelli.
Ma Giannattasio, prima di bagnare zuppe in politica, è altra cosa. È un artista della carrozzeria automobilistica, ha dimestichezza col forno e sforna ininterrottamente pizze di ogni taglio, sapore e colore. Bravo Francesco, indimenticato cuoco alle feste di Forza Italia che organizzava come nessuno più. Nel Popolo della Libertà  si sentì incompreso e se ne andò senza sbattere la porta perché è educato, ma col tempo saltò il fossato psicologico che lo divideva dal Pd e divenne  “compagno”. E’ recente la notizia del suo impegno nel nuovo partito di Rutelli con il quale si propone di costruire il Terzo Polo con Casini e Fini: almeno queste sono le attese di Giannattasio e dei suoi amici. In taverna, per la verità, non tutti sono sulla barca dell’oste. C’è con lui Osvaldo Repetti  fresco candidato alle Elezioni regionali, c’è il mio amico Gian Michele Cavallo che apprezza la mensa come un commensale manzoniano: con Repetti c’è l’inseparabile Vito Ziccardi  che, a differenza di Osvaldo, è rimasto nel Pd; c’è Franco Pietro che è un cattolico della Val Borbera e sta per conto suo; c’è Giampiero Daffonchio che fu responsabile della segreteria del sindaco Mario Angeli insieme e un paio di socialisti: dell’importanza di Giorgio Cantarutti e Nino Andronico.  Non si può non notare che è presente quasi al completo (mancano Piero Vernetti e Luigi Cavanna) tutta la Giunta Comunale che, guidata dal sindaco Mario Angeli,  negli anni ottanta costrinse il pci  di Lovelli e Rocchino Muliere all’opposizione. Il pensiero mio e degli amici a Mario Angeli, da qualche tempo in tormentata sofferenza, è immediato e significa ancora il riconoscimento al valore ed al coraggio che Mario ebbe nel guidare quell’esecutivo di centrosinistra. Succeduto a  Pagella, di sicuro Angeli fu tra i più rappresentativi sindaci che la città abbia avuto: peccato che, dopo un quinquennio di centrosinistra, il suo partito non gli consentì la prosecuzione della collaborazione e lo invitò ad espletare il secondo mandato con i comunisti. Continuo a ritenere che fu un danno enorme per la città. I risultati sono, ancora oggi, sotto gli occhi di tutti dal momento che sarà difficile sfangare questa città da una crisi che la stringe alla gola. Provocato dalla generosità e dall’entusiasmo del padrone di casa è stato Nino Andronico, Segretario generale della Provincia di Alessandria e indimenticato assessore del Comune di Novi, a teorizzare tempi e modalità per la ripresa. Nino è schietto: il ritorno di una politica amministrativa comincia monitorando, con  azioni mirate, le esigenze dei cittadini per creare il futuro della città. Cioè un programma, un progetto di città da discutere con l’associazionismo e le forze politiche, i singoli e gli esperti, per constatare consensi e dissensi. Chi approva il programma può lavorare alla sua realizzazione. Sempre lineare e logico il Nino che fu una delle menti del centrosinistra novese. Dietro l’angolo mi pare di capire ci sia un progetto di lavoro, un’associazione di cervelli trasversali, un disegno di città nuova idoneo a riportare Novi  al centro della scacchiera provinciale. Guarda dove sono andati  a parare, tutti riuniti da Giannattasio in taverna. E  non è finita. Perché, prima delle conclusioni, attesissimo ospite, ha bussato all’uscio il dott. Antonio Donà, per anni direttore dell’Ascom, cervello fine della politica del commercio, attento conoscitore di tutte le “botteghe” del novese. Stimolato dal  “pizzaiolo”, ha tenuto una vera lezione magistrale sulla crisi del commercio ovviamente legata a quella della città: ascoltato in religioso silenzio, interrotto soltanto da complementari proposte utili ad impedire la morìa di negozi. Presumo che se ne dovrà riparlare. Tanto che Francesco reclama la sua parte di attenzione nel proporsi come motore di future iniziative. Di più: anticipa il secondo tempo perché l’autunno incombe. Un’altra fraterna agape a funghi e castagne. I funghi, in Val Borbera, li troverà Franco Pietro, detto Fox,  la volpe che si prenota per il prossimo governo della città.

Archivio blog